(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 19 giugno 2002) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Premesso che l'Art. 1 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, dispone che l'amministrazione regionale assuma a propria rilevante funzione - da svolgere a livello centrale - quella del coordinamento di tutte le misure organizzative e di tutte le azioni nei loro aspetti conoscitivi, normativi e gestionali, anche se di competenza di enti e soggetti sub-regionali, dirette a garantire, in un quadro di sicurezza dei sistemi sociali regionali, l'incolumita' delle persone e/o dei beni e dell'ambiente rispetto all'insorgere di qualsivoglia situazione od evento che comporti agli stessi grave danno o pericolo di grave danno e che per loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con misure straordinarie, nonche' a garantire il tempestivo soccorso; Atteso che le funzioni della direzione regionale della protezione civile istituita, ai sensi dell'Art. 16 della legge regionale n. 64/1986, quale struttura di rilevanza generale con compiti di coordinamento unitario delle attivita' di protezione civile, si esplicano principalmente nei livelli di previsione, prevenzione ed intervento, finalizzati rispettivamente, all'abbassamento delle soglie di rischio, alla gestione delle emergenze ed al ripristino della situazione di normalita'; Atteso che la direzione regionale della protezione civile, ai sensi dell'Art. 19 della citata legge regionale n. 64/1986, predispone i sistemi di accertamento, comando e controllo, attraverso i quali viene coordinato l'impiego di emergenza delle risorse regionali di protezione civile; appronta le risorse umane, materiali ed organizzative per l'impiego in operazioni di emergenza; organizza e coordina le esercitazioni di protezione civile; coordina gli apporti del volontariato organizzato su base regionale per operazioni sia di prevenzione che di emergenza; Rilevato, in particolare, che ai sensi dell'Art. 10, comma 1, lettera b), della succitata legge regionale n. 64/1986, l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere finanziamenti agli enti locali singoli od associati ed alle associazioni di volontariato al fine di dotare le rispettive strutture di apparecchiature e di impianti di rilevamento e comunicazione, di attrezzature e mezzi operativi, nonche' delle sedi di allocamento e/o deposito; Visto, altresi', che ai sensi del citato Art. 10, comma 1, lettera e), l'amministrazione regionale e' autorizzata a finanziare corsi di addestramento alle attivita' di protezione civile per gli operatori addetti, nonche' simulazioni di emergenze; Rilevato, infine, che ai sensi del medesimo articolo 10, comma 1, lettera g), l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere finanziamenti agli, enti locali singoli od associati per l'espletamento delle attribuzioni previste agli articoli 7 e 8 della medesima legge; Richiamata la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, contenente le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, ed in particolare l'Art. 30 che prevede che i criteri e le modalita' ai quali l'amministrazione regionale e gli enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano gia' previsti dalla legge; Visto il testo regolamentare e relativo allegato contenente i criteri e le modalita' per la concessione di finanziamenti agli enti locali singoli od associati ed alle associazioni di volontariato per l'attivita' di protezione civile, ai sensi della legge regionale n. 64/1986, predisposto dalla direzione regionale della protezione civile; Vista la deliberazione della giunta regionale del 26 agosto 1996, n. 3766, concernente i criteri per la dotazione dei gruppi comunali, iscritti nell'elenco regionale di cui all'Art. 30 della legge regionale n. 64/1986, di equipaggiamenti individuali, di attrezzature e mezzi operativi; Vista la deliberazione della giunta regionale del 28 luglio 1997, n. 2264, concernente i criteri generali per la ripartizione dei fondi finalizzati alla dotazione dei gruppi comunali di protezione civile di sedi di allocamento e/o depositi; Visto l'Art. 42 dello statuto regionale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale 7 maggio 2002, n. 1388; Decreta: E' approvato, per i motivi illustrati in premessa, ai sensi dell'Art. 10, primo comma, lettere b), e) e g) della legge regionale n. 64/1986, il "regolamento contenente i criteri e le modalita' per la concessione di finanziamenti agli enti locali singoli e associati e alle associazioni di volontariato per le attivita' di protezione civile", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 17 maggio 2002 TONDO