(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 25 del 19 giugno 2002)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Premesso  che l'Art. 1 della legge regionale 31 dicembre 1986, n.
64,   dispone   che  l'amministrazione  regionale  assuma  a  propria
rilevante  funzione  -  da  svolgere  a livello centrale - quella del
coordinamento  di  tutte le misure organizzative e di tutte le azioni
nei  loro  aspetti  conoscitivi,  normativi e gestionali, anche se di
competenza  di enti e soggetti sub-regionali, dirette a garantire, in
un  quadro  di sicurezza dei sistemi sociali regionali, l'incolumita'
delle  persone e/o dei beni e dell'ambiente rispetto all'insorgere di
qualsivoglia  situazione  od  evento  che  comporti agli stessi grave
danno  o  pericolo  di grave danno e che per loro natura o estensione
debbano  essere  fronteggiate  con  misure  straordinarie,  nonche' a
garantire il tempestivo soccorso;
    Atteso che le funzioni della direzione regionale della protezione
civile  istituita,  ai  sensi  dell'Art.  16 della legge regionale n.
64/1986,  quale  struttura  di  rilevanza  generale  con  compiti  di
coordinamento  unitario  delle  attivita'  di  protezione  civile, si
esplicano  principalmente  nei  livelli di previsione, prevenzione ed
intervento,   finalizzati   rispettivamente,  all'abbassamento  delle
soglie  di  rischio,  alla  gestione delle emergenze ed al ripristino
della situazione di normalita';
    Atteso  che  la  direzione  regionale della protezione civile, ai
sensi   dell'Art.   19  della  citata  legge  regionale  n.  64/1986,
predispone i sistemi di accertamento, comando e controllo, attraverso
i  quali  viene  coordinato  l'impiego  di  emergenza  delle  risorse
regionali  di protezione civile; appronta le risorse umane, materiali
ed  organizzative per l'impiego in operazioni di emergenza; organizza
e  coordina  le  esercitazioni  di  protezione  civile;  coordina gli
apporti del volontariato organizzato su base regionale per operazioni
sia di prevenzione che di emergenza;
    Rilevato,  in  particolare,  che  ai sensi dell'Art. 10, comma 1,
lettera   b),   della   succitata   legge   regionale   n.   64/1986,
l'amministrazione  regionale e' autorizzata a concedere finanziamenti
agli  enti  locali  singoli  od  associati  ed  alle  associazioni di
volontariato   al   fine   di   dotare  le  rispettive  strutture  di
apparecchiature  e  di  impianti  di  rilevamento e comunicazione, di
attrezzature e mezzi operativi, nonche' delle sedi di allocamento e/o
deposito;
    Visto,  altresi',  che  ai  sensi  del  citato  Art. 10, comma 1,
lettera  e),  l'amministrazione regionale e' autorizzata a finanziare
corsi  di  addestramento  alle attivita' di protezione civile per gli
operatori addetti, nonche' simulazioni di emergenze;
    Rilevato, infine, che ai sensi del medesimo articolo 10, comma 1,
lettera  g),  l'amministrazione  regionale e' autorizzata a concedere
finanziamenti   agli,   enti   locali   singoli   od   associati  per
l'espletamento  delle attribuzioni previste agli articoli 7 e 8 della
medesima legge;
    Richiamata  la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, contenente le
norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di
accesso,  ed  in particolare l'Art. 30 che prevede che i criteri e le
modalita'  ai  quali l'amministrazione regionale e gli enti regionali
devono  attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati
con regolamento, qualora non siano gia' previsti dalla legge;
    Visto  il  testo  regolamentare  e relativo allegato contenente i
criteri  e le modalita' per la concessione di finanziamenti agli enti
locali  singoli od associati ed alle associazioni di volontariato per
l'attivita'  di  protezione civile, ai sensi della legge regionale n.
64/1986,  predisposto  dalla  direzione  regionale  della  protezione
civile;
    Vista la deliberazione della giunta regionale del 26 agosto 1996,
n.  3766, concernente i criteri per la dotazione dei gruppi comunali,
iscritti  nell'elenco  regionale  di  cui  all'Art.  30  della  legge
regionale n. 64/1986, di equipaggiamenti individuali, di attrezzature
e mezzi operativi;
    Vista la deliberazione della giunta regionale del 28 luglio 1997,
n. 2264, concernente i criteri generali per la ripartizione dei fondi
finalizzati  alla  dotazione dei gruppi comunali di protezione civile
di sedi di allocamento e/o depositi;
    Visto l'Art. 42 dello statuto regionale di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione della giunta regionale 7 maggio 2002,
n. 1388;
Decreta:      E'  approvato,  per i motivi illustrati in premessa, ai
sensi  dell'Art.  10,  primo  comma,  lettere b), e) e g) della legge
regionale  n.  64/1986,  il  "regolamento  contenente  i criteri e le
modalita'  per  la  concessione  di  finanziamenti  agli  enti locali
singoli  e  associati  e  alle  associazioni  di  volontariato per le
attivita'  di  protezione  civile",  nel  testo  allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 17 maggio 2002
                                TONDO